Un approfondimento dal sesto numero della newsletter “Quale Europa. Cronache per capire, discutere, scegliere”
Con una legge del 2021 l’Ungheria adottò un provvedimento legislativo con il quale venivano modificate alcune disposizioni per la protezione dei minori e veniva disposto l’innalzamento delle pene per il reato di pedofilia; in questo contesto venivano, però, inserite misure di divieto o di limitazione all’accesso dei cittadini a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che “rappresentino o promuovano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l’omosessualità”. Si proibiva qualsiasi menzione di orientamenti sessuali o d’identità di genere non tradizionali nell’educazione sessuale; si limitavano i programmi televisivi concernenti tali contenuti nelle ore tra le 22 e le 5 della mattina; si classificavano questi programmi in una categoria simile a quella della pornografia.
Su ricorso per infrazione della Commissione, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con una sentenza del 21.4.2026, T-769/2022, Valori dell’Unione accertava che l’Ungheria ha violato la libertà di fornire e ricevere servizi sancita dal diritto primario dell’Unione (art. 56 TFUE), nonché un insieme di direttive di liberalizzazione degli scambi nel mercato interno (da quella sul commercio elettronico a quella sui servizi e sui servizi di media audiovisivi), limitando arbitrariamente tale attività. Si tratta, infatti, di misure di natura discriminatoria e sproporzionate di ingerenza nella vita privata tendenti a escludere e marginalizzare una parte della società per i loro orientamenti sessuali e a praticare una vera e propria campagna d’odio. Queste limitazioni indebite costituiscono anche una violazione di norme della Carta dei diritti come l’art. 21 sul divieto di discriminazione, l’art. 7 sul rispetto della vita privata e familiare, l’11 sulla libertà di espressione nonché lo stesso art. 1 sull’inviolabilità della dignità umana. Secondo una costante giurisprudenza della CGUE il diritto alla dignità è l’unico diritto della Carta che non può essere in alcun modo bilanciato con altri diritti o limitato in relazione a principi di interesse generale.
L’aspetto in un certo senso “costituente” della decisione è, però, l’accertamento della violazione “autonoma” dell’art. 2 del TUE e cioè aver violato i valori dell’Unione, andando oltre la precedente giurisprudenza garantista della CGUE che si era limitata a stabilire che Stati come la Polonia, negando l’autonomia e l’indipendenza delle loro magistrature, avevano violato l’art. 47 della Carta (diritto ad una tutela effettiva) e l’art. 19 TUE, norme ritenute strumentali alla salvaguardia dei valori dell’Unione, in particolare quelle sullo “stato di diritto”. La Corte, sollecitata dalla Commissione, chiama ora direttamente in gioco anche l’art. 2 individuato come un obbligo ex se per gli Stati, invalicabile anche in sfere nelle quali l’Unione non ha competenze, mentre la Carta dei diritti si applica agli Stati solo quando questi applicano il diritto dell’Unione.
Quest’ultima previsione ha un suo contenuto autonomo ed obbligante la cui violazione può essere sanzionata con la procedura d’infrazione. Da ultimo, va ricordata l’affermazione della Corte per cui, se è vero che il Trattato (art. 4.2 TUE) protegge l’identità costituzionale nazionale e quindi attribuisce una certa discrezionalità agli Stati, tuttavia, questa discrezionalità non può essere esercitata violando in modo grave e sistematico i valori comuni che gli Stati stessi hanno accettato sottoscrivendo i Trattati. Le norme a protezione dei “valori” e quella a tutela dell’”identità costituzionale” degli Stati vanno tra loro coordinate; mentre la legge ungherese “è contraria all’identità stessa dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune in una società caratterizzata dal pluralismo” (affermazione subito richiamata dalla sentenza n. 63/2026 della nostra Consulta). In breve, la Corte ha stabilito che la violazione dell’art. 2 sui valori è sanzionabile non solo attraverso la procedura ex art. 7 (già attivata, ma ferma nei cassetti), sulla quale decide il Consiglio europeo, ma anche attraverso la procedura di infrazione, senza che si debba aspettare il Consiglio europeo che decide politicamente e all’unanimità.
Prevedibilmente non ci saranno conseguenze immediate perché il nuovo Governo ungherese post-Orban ha già avvertito che cercherà una convergenza con le posizioni dell’Unione, soprattutto per i diritti delle persone LGBTQIA+. Ma la decisione della Corte ha un peso importante. D’ora in avanti, se sorpassano le “red lines” fissate dalla Corte, gli Stati rischiano la procedura d’infrazione. Inoltre, lo stesso meccanismo decisorio può estendersi a questioni sociali (uguaglianza, rispetto diritti umani, dignità, solidarietà), il cui rispetto cessa di essere affidato solo alla procedura “politica” prevista dall’art. 7 TUE, spesso inagibile per le maggioranze previste soprattutto nel Consiglio europeo.
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