L’art. 3 della Costituzione afferma il principio di eguaglianza formale che, con una diversa formulazione campeggia anche nelle aule dei tribunali. Non sempre questo principio è stato rispettato, ma è il principio di eguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, che negli ultimi anni è stato messo in discussione dall’aumento delle pene minime per i reati commessi abitualmente dai poveri.
Intervista a Elisa Pazé*
Nell’articolo “Dove va il diritto penale?” lei, con degli esempi molto concreti, racconta che il sistema penale è fatto per perseguire maggiormente i poveri e che reati gravi che ledono la salute dei lavoratori o i beni collettivi come l’ambiente e il territorio godono tutto sommato di una certa indulgenza da parte dello Stato. Perfino l’ultima riforma, quella del 2017, per citare lei stessa, “ha accentuato ancor più questa prospettiva deformata di valori”. Si può sostenere pertanto che la politica degli ultimi anni, indipendentemente dal colore dei partiti, ha assunto in materia di giustizia decisioni che vanno contro ciò che sancisce l’art. 3 della Costituzione?
L’art. 3 della Costituzione afferma il principio di eguaglianza formale (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge ….”) che, con una diversa formulazione (“La legge è eguale per tutti”) campeggia anche nelle aule dei tribunali. Non sempre questo principio è stato rispettato: nella storia recente c’è stata la stagione delle leggi ad personam, formalmente valevoli per tutti ma pensate e votate per favorire alcuni personaggi eccellenti togliendoli dai guai. Sono leggi che hanno aumentato il dissesto del sistema.
Ma è il principio di eguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, che negli ultimi anni è stato messo in discussione dall’aumento delle pene minime per i reati di strada, cioè quelli commessi abitualmente dai poveri. In questo modo si riempiono le carceri di derelitti e si accentuano gli squilibri sociali esistenti, reagendo in misura abnorme contro illeciti, anche minimi, che ledono il patrimonio individuale e molto meno contro quelli che attentano al patrimonio di tutti, come l’evasione fiscale (che oggi costituisce reato solo se commessa con certe modalità o se supera una certa soglia).
Sempre nell’articolo “Dove va il diritto penale” lei utilizza un’espressione, “la guerra ai poveri invece della guerra alla povertà”, che anche Giorgio Gomel, intervistato da noi tre settimane fa, ha usato per descrivere il clima e le scelte, o forse è più corretto dire, i proclami politici degli ultimi tempi. Qual è l’antidoto a questa pericolosa deriva autoritaria che nei fatti non migliora le condizioni di chi ha meno ma mette i cittadini gli uni contro gli altri?
Ovviamente è necessario invertire la rotta e fare la guerra alla povertà anziché ai poveri. Faccio un esempio concreto. Il decreto legge del febbraio 2017 sulla sicurezza urbana, fortemente voluto dal ministro dell’interno Minniti, sostanzialmente finalizzato ad allontanare dal centro delle città barboni, mendicanti e altri disadattati la cui presenza è considerata indecorosa, prevede per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni una spesa di sette milioni di euro per il 2017 e di quindici milioni di euro ciascuno per il 2018 e il 2019. Se, anziché reprimere, si spendessero questi soldi per aumentare e potenziare centri di accoglienza, mense e altre strutture di soccorso, gli accattoni non sarebbero semplicemente spostati altrove per renderli invisibili, ma diminuirebbero.
Poi bisogna anche fare controinformazione e spiegare alla gente che se l’economia italiana va male e i disoccupati aumentano non è per colpa degli immigrati e degli zingari, ma delle politiche liberiste che non hanno favorito la redistribuzione del reddito.
Il problema della giustizia contro i poveri nasce dalle norme, dalle modalità del processo o anche dalle interpretazioni dei giudici?
Da tutti e tre questi fattori, che sono strettamente intrecciati. Se nel nostro sistema certi reati sono puniti più severamente ciò induce, consciamente ma anche inconsciamente, i giudici a fare propria la scala di valori proposta dal legislatore e a ritenere che uno scippo sia più grave di una morte da infortunio sul lavoro.
Anche il meccanismo processuale incide, perché pene più alte comportano la possibilità di arrestare e di chiedere misure cautelari, velocizzando così il processo. Il risultato è che per certe categorie di delinquenti non scatta la prescrizione e diventano presto “recidivi”, mentre per altri – anche a causa della maggiore difficoltà delle indagini – una condanna arriva di rado e risultano sempre “incensurati”.
Poi c’è un problema di immagine: l’imprenditore che arriva al processo in giacca e cravatta assistito da un avvocato di grido produce mediamente sul giudice una impressione diversa da quella del detenuto malvestito che viene accompagnato dalla polizia penitenziaria nella gabbia dell’aula del tribunale.
Negli ultimi decenni però in magistratura c’è nei confronti dei cosiddetti “colletti bianchi” molta meno reverenza che in passato.
A suo parere è possibile intervenire sulle norme riscrivendole in modo da limitare questi rischi?
Il sistema penale ha anzitutto bisogno di recuperare semplicità, chiarezza e coerenza. Ci sono migliaia di norme sparse in leggi speciali che è difficile conoscere perfino per gli addetti ai lavori. Per fortuna nel marzo 2018 si è finalmente introdotto il principio della riserva di codice: nuovi reati possono essere inseriti solo nel codice penale o in leggi che disciplinano in maniera organica una materia. Ma siamo appena agli inizi e bisogna vedere se questa disposizione verrà rispettata o resterà un proclama di principio.
In secondo luogo bisogna modificare le molte disposizioni che sono state scritte frettolosamente e male, inseguendo le emergenze reali o presunte tali, con il risultato che talora comportamenti meno gravi sono sanzionati più severamente di altri. Uno degli esempi più eclatanti è quello del danneggiamento di un muro che, se non accompagnato da violenza o minaccia, non costituisce più reato; mentre continua a essere punito il semplice imbrattamento. Oltre a rimediare a questa e altre incongruenze bisognerebbe riproporzionare le sanzioni previste per i reati di strada al loro reale disvalore, abbattendo le pene minime.
Non ultimo, occorre snellire il processo, abbandonando alcune regole che, più che tutelare l’imputato, si prestano solo a manovre dilatorie. Ne cito due per tutte. Per il codice il giudice che pronuncia la sentenza deve essere lo stesso che ha assunto le prove; se cambia, l’istruttoria deve ricominciare da capo. Ha senso azzerare un processo già celebrato fino a quel momento davanti a un giudice e nel corso del quale i difensori hanno potuto fare valere tutte le loro ragioni?
Altra regola da rivedere è il divieto in appello di riformare in peggio la pena, che fa sì che siano sistematicamente impugnate anche sentenze di condanna a pene irrisorie e a fronte di elementi di prova schiaccianti, perché l’imputato non ha nulla da perdere. Il risultato è un ingolfamento ingiustificato e la prescrizione ogni anno di decine di migliaia di processi.