Un approfondimento dal settimo numero della newsletter “Quale Europa. Cronache per capire, discutere, scegliere”.
Aggiornato il 13 Ottobre 2026
Il 2 luglio scorso la Corte di Giustizia ha preso una decisione che merita un commento. Tre cittadini tedeschi sono perseguiti penalmente (e sembra che rischino, in base alla legge tedesca, pene fino a cinque anni di reclusione) per avere diffuso su un sito internet accessibile gratuitamente a tutti video provenienti da un canale russo i cui contenuti non possono essere diffusi nell’Unione europea in base al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. Dato che questo divieto riguarda gli “operatori”, il giudice tedesco si rivolge alla Corte per chiedere se una persona fisica che non agisce come professionista può essere considerata un “operatore”.
La Corte (C- 67/25) risponde affermativamente, apparentemente senza dubbi e senza molte esitazioni.
Dall’operatore al cittadino
La decisione appare molto grave per diversi motivi.
Il primo è che quella relativa all’ampliamento dei destinatari del divieto dagli “operatori” a,in pratica,“chiunque” (“… qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile … della trasmissione…” si legge al n. 38 della decisione) non è una sottigliezza tecnico – giuridica. È invece una questione che può cambiare radicalmente la natura del divieto. Nella prima alternativa (divieto solo per operatori commerciali) si vanno a colpire enti che in quanto portatori di fini lucrativi possono essere manipolati e manovrati tramite il controllo economico. Nella seconda alternativa,ovvero chiunque,, si va a colpire anche coloro che spontaneamente condividono ed esprimono certe idee. Attività che in genere è notoriamente considerata meritevole di assoluta protezione, anche quando le idee in questione appaiono -agli altri- abnormi.
A ciò si aggiunga che il divieto in questione, essendo imposto da una norma eccezionale rispetto al principio di libertà di manifestazione del pensiero, dovrebbe essere soggetto, come comunemente ripetono i giuristi, a interpretazione “stretta”, dovrebbe essere cioè interpretato in modo da ridurre al minimo la deroga al principio generale. Questo argomento, che nel caso di specie avrebbe potuto avere conseguenze pratiche (sconsigliare un allargamento della nozione di operatore) e teoriche (ribadire il principio della libertà di espressione) di notevole peso, non viene considerato dalla Corte.
Per di più nessuna indicazione viene data in ordine alla valutazione, in concreto, di cosa esattamente era stato diffuso (non si può presumere che sul canale in questione transiti solo materiale falso e pericoloso) e con quale continuità (altro elemento che può distinguere un “operatore” da un privato cittadino).
Incombe poi la questione più generale della legittimità di discipline di questo tipo, tema affrontato in altre occasioni, e, con riferimento proprio a questo divieto, dal Tribunale Generale nella decisione T – 125/22, dove sono indicate le condizioni (ritenute, nella specie, tutte soddisfatte) per la sua legittimità: previsione per legge, rispetto del contenuto essenziale della libertà di espressione, rispondenza ad un interesse generale, proporzionalità.
Ognuno di questi punti richiederebbe un dettagliato esame che non è possibile compiere qui.Ci limitiamo a sottolineare che nella giustificazione di questa disciplina si intrecciano due argomenti. Il primo è di carattere generale, e fa riferimento alla lotta contro ogni propaganda tesa a legittimare la guerra e a compromettere la pace. Il secondo è specifico, e attiene al pericolo che le azioni della Russia possono costituire per l’Unione.
Chi decide cosa è propaganda?
Sul primo punto c’è da chiedersi se la giustificazione della guerra sia una prerogativa esclusiva dei mezzi di informazione russi o se sia invece un fenomeno alquanto più diffuso (gli organi dell’Unione hanno magari indagato sull’atteggiamento dei media americani nei confronti, ad esempio, della guerra all’Iran o di quelli israeliani nei confronti delle varie guerre recentemente condotte da quello stato?). Inoltre, se accettiamo una definizione che ricalca quella a suo tempo proposta da George Orwell secondo cui la propaganda è indifferente all’oggettiva verità ed ha il solo scopo di influenzare la pubblica opinione, siamo davvero così sicuri che sulla guerra in Ucraina faccia propaganda solo la Russia e che i mezzi di informazione nostrani mai nascondino o falsino la verità?
Quanto al pericolo per l’Unione, non è ovviamente questione di principi, ma di valutazioni empiriche e di giudizi politici. Anche qui però una domanda generale va posta. In un mondo come il nostro, altamente interconnesso, e dove il pericolo più grave è quello di una guerra nucleare, siamo così sicuri che l’Unione possa considerare per noi non pericolose e irrilevanti altre guerre, come, ad esempio, le già citate guerre degli USA e di Israele?
In conclusione, si pone qui non solo il problema della ricorrenza dei requisiti (di adeguatezza, indispensabilità, proporzionalità, ecc.) di legittimità dei singoli divieti, ma anche quello del senso, e della coerenza complessiva, degli obiettivi che l’Unione afferma di voler perseguire.
Foto di Lush Kooch su Unsplash










