Un approfondimento dal quinto numero della newsletter “Quale Europa. Cronache per capire, discutere, scegliere”
Il prossimo giugno diventerà vincolante per tutti gli Stati membri il nuovo Patto su Migrazione e Asilo dell’Unione Europea, entrato in vigore nel giugno 2024. Nell’arco di questi due anni si è registrata un’intensa attività, sia a livello europeo sia nazionale, finalizzata all’emanazione degli atti di esecuzione, all’adeguamento delle normative interne e allo sviluppo delle infrastrutture amministrative e digitali necessarie all’attuazione del Patto. Non è qui possibile dar conto di tutte le novità introdotte , data l’ampiezza e complessità del tema (9 regolamenti ed una direttiva). Tuttavia, gli sviluppi più recenti contribuiscono a delineare un quadro preoccupante e rafforzano le critiche espresse sin dall’inizio dalle principali organizzazioni impegnate nell’accoglienza delle persone migranti e nella tutela dei diritti umani – si veda, ad esempio, la dichiarazione congiunta di ben 161 organizzazioni della società civile che, già nell’aprile 2024, evidenziavano i grossi pericoli di violazione dei diritti umani ed invitavano gli eurodeputati a votare contro il Patto.
A livello europeo, un passaggio particolarmente significativo si è avuto lo scorso 10 febbraio, quando il Parlamento, con un doppio intervento legislativo, ha votato la lista comune dei Paesi di origine sicuri e ha riformato il concetto di Paese terzo sicuro, estendendolo anche ai Paesi di transito o a quelli con cui esistono accordi dell’UE o bilaterali.
La nuova procedura naviga tra Paesi definiti sicuri
Per comprendere le conseguenze, conviene riassumere brevemente il funzionamento della nuova procedura di frontiera introdotta dal Patto. Questa prevede che chiunque entri irregolarmente nell’UE verrà sottoposto a uno screening iniziale, svolto alla frontiera e della durata massima di 7 giorni, al termine del quale, chi non ha presentato domanda di asilo può essere avviato al rimpatrio, mentre per chi ha presentato domanda, la strada si biforca in una procedura ordinaria ed una procedura accelerata di frontiera. Quest’ultima, in particolare, avviene prima dell’ingresso formale nel territorio dello Stato e prevede una valutazione semplificata della domanda, in tempi molto rapidi, durante i quali la/il richiedente può essere trattenuta/o presso i centri di frontiera. Se la domanda viene respinta, la/il richiedente è avviata/o al rimpatrio verso il paese di origine o un paese terzo “sicuro”. L’aspetto cruciale è che la procedura accelerata di frontiera si applicherà anche alle persone provenienti da paesi sicuri, nella presunzione che queste domande siano probabilmente infondate. Con i due interventi del 10 febbraio, il Parlamento europeo ha quindi esteso fortemente il campo di applicazione delle procedure accelerate di frontiera, restringendo ulteriormente la possibilità concreta di chiedere asilo nell’UE. Ha inoltre aperto alla possibilità di esternalizzare le procedure di asilo presso un Paese terzo, con il quale la UE o lo Stato membro abbia un accordo in essere e che, pertanto, si qualifica quale Paese sicuro.
I diritti che non si vedono più
Sul piano umanitario, questo quadro suscita profonde preoccupazioni rispetto alla sostanziale compressione del diritto di asilo, all’accesso fortemente limitato alla tutela legale da parte dei migranti in tutte le fasi del processo (durante lo screening, durante la procedura, e in caso di ricorso), ai pericoli insiti nell’esternalizzazione verso Paesi con standard diritti umani inferiori, alla possibilità di trasferimenti verso Paesi terzi potenzialmente non sicuri, al ricorso alla detenzione arbitraria, in strutture che non garantiscono standard minimi di dignità umana, alla discriminazione insita nell’applicazione di procedure differenziate per nazionalità, solo per menzionarne alcuni.
Tali preoccupazioni presentano anche una chiara rilevanza giuridica: molte di queste innovazioni, infatti, potranno essere sottoposte al vaglio dei giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell’Unione europea per possibile incompatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il timore è che ciò alimenti una tensione istituzionale tra il legislatore e i giudici nazionali e la Corte di giustizia.
Serve l’apertura di canali di ingresso legali
Inoltre, l’enfasi posta dal Patto sui controlli alle frontiere appare scarsamente giustificata sul piano scientifico: un’ampia letteratura dimostra che i controlli alle frontiere sono inefficienti, per via degli alti costi (si pensi, ad esempio, alle infrastrutture, al personale ed ai costi di coordinamento) e ampiamente inefficaci, se non altro perché la stragrande maggioranza delle presenze irregolari in Europa entra nel Paese con un regolare visto di ingresso, fermandosi allo scadere dello stesso. Infatti, l’inasprimento dei controlli alle frontiere, piuttosto che ridurre il numero di ingressi, modifica le rotte utilizzate – con le drammatiche conseguenze che purtroppo ben conosciamo. Si legge sul sito della Commissione europea che il nuovo Patto “offre un approccio globale volto a rafforzare e integrare le principali politiche dell’UE in materia di migrazione”. Ritengo che un approccio veramente globale avrebbe dovuto prevedere l’apertura di nuovi e credibili canali di ingresso legale, unica via per governare il fenomeno migratorio.
Storicamente, il Patto affonda le sue radici nella crisi migratoria del 2015-2016, quando si immaginò il superamento del trattato di Dublino nella prospettiva di solidarietà fra Paesi europei. Ironicamente, la frontierizzazione del diritto di asilo rischia di intaccare i principi fondativi dell’UE.










