Un approfondimento dal quarto numero della newsletter “Quale Europa. Cronache per capire, discutere, scegliere”
Segnaliamo alcune decisioni recentemente assunte da organi dell’Unione, anche in ambiti che non sono in genere oggetto dell’attenzione della newsletter. Si tratta di vicende di diversa portata e importanza, ciascuna delle quali richiederebbe adeguati e specifici approfondimenti. Qui ci limitiamo a sottoporre alla riflessione del lettore il quadro generale che sembra nel complesso emergere.
Il 15 dicembre u.s. è stata pubblicata una nuova lista di persone nei cui confronti gli stati membri sono vincolati ad assumere una serie di misure restrittive, sulla base del Reg. del Consiglio 2024/ 2642 relativo alle attività destabilizzanti della Russia, qui con particolare riferimento alle attività di disinformazione. La disciplina relativa a tali misure è complicata ( essa è dettagliata nel citato regolamento e nella decisione del Consiglio 2024/2643 dell’ 8 ottobre 2024), ma nel complesso la sua applicazione sembra destinata a comportare, per le persone indicate, la privazione di basilari diritti, specialmente di carattere economico, in quanto volta a congelare tutti i fondi e tutte le risorse economiche di proprietà dei soggetti colpiti e a fare sì che nessun fondo o risorsa economica sia resa disponibile per questi soggetti. Anche se sono previste varie possibilità di deroga (le più significative sono probabilmente quelle di tipo umanitario), le conseguenze dell’inserimento nelle liste in questione sembrano essere tali da incidere sulla stessa possibilità per l’individuo colpito di mantenere un qualche decente inserimento sociale.
A fronte della gravità del provvedimento, che rischia di interferire con diritti fondamentali, quali quello di libera manifestazione del pensiero, ben più rigorose e specifiche garanzie procedurali sarebbero state necessarie, sia a livello di difesa nel procedimento che conduce all’emanazione delle sanzioni, sia a livello di preventivi controlli da parte di Autorità di tipo giurisdizionale. In sintesi, potrebbero rivelarsi misure arbitrarie se non ben circoscritte.
Nel dicembre scorso si è provvisoriamente chiusa la nota discussione svoltasi sul tema della sorte degli asset russi. Colpisce qui soprattutto la disinvoltura (per usare un eufemismo) con cui si è pensato di risolvere i molti e gravi problemi giuridici connessi alla vicenda, ad es. invocando norme, come l’art. 122 Tfue – di recente frequentemente utilizzato per l’ambiguo ricorso al presupposto della esistenza di “circostanze eccezionali” – che non sembra direttamente connesso alla fattispecie in questione, e dimenticandone altre, come quelle che inducono la Corte Internazionale di Giustizia ad affermare il principio dell’immunità degli stati persino a fronte degli obblighi di risarcimento per i crimini di guerra compiuti dai nazisti, v. CIG, 3 febbraio 2012 (Germany v. Italy, Greece intervening). Le conclusioni del Consiglio europeo si basano in definitiva sull’art. 212 Tfue riguardante la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con Paesi terzi. Nel complesso la confusa ricerca di una base giuridica nei Trattati ha finito per porre in secondo piano il tema più generale del rispetto della rule of law, rivelando le fratture tra gli Stati e la prevalenza di interessi ulteriori.
In base alla Comunicazione della Commissione C(2025) 3800 final, adottata il 28 agosto 2025 e trasmessa al Consiglio il 15 settembre 2025, tutti gli investimenti nella produzione di armi possono rientrare tra gli investimenti sostenibili, con la sola eccezione delle armi c.d. controverse, categoria, quest’ultima, che comprende le armi biologiche, chimiche, ecc., ma non quelle nucleari (n.35).
Come è evidente, documenti di questo tipo – questa Comunicazione integra l’iniziativa del Consiglio europeo volta a semplificare il quadro giuridico relativo all’industria della difesa – sollevano problemi che vanno ben al di là della questione generale relativa all’opportunità di investire in armamenti. Qui non si tratta dell’investimento in sé, ma della scarsa considerazione di elementari esigenze di coerenza e di rispetto nei confronti dei molti cittadini europei che ben possono dare per scontato che tutta la produzione delle armi (convenzionali e nucleari), e non solo quella delle armi “controverse”, sia, e resti, attività che, di per sé, non è compatibile con la creazione di un mondo sostenibile (e ciò a prescindere dal fatto che armarsi possa essere eventualmente considerata come una contingente, spiacevole, necessità). Vedremo come reagiranno gli Stati nel Consiglio.
L’ 8 dicembre scorso il Consiglio ha finalizzato la sua posizione sull’accordo che definisce i “Paesi sicuri” ai fini del rimpatrio dei migranti. Secondo il Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di “Paese terzo sicuro” secondo tre opzioni: se esiste un legame con il richiedente, se il richiedente ha transitato per quel Paese, o se esiste un accordo con il “Paese terzo” che garantisca l’esame della domanda. Va considerato che ciò consentirebbe agli stati membri di considerare inammissibili, e di respingere senza entrare nel merito, le domande di asilo, quando queste avrebbero potuto essere presentate in un paese non dell’Unione considerato sicuro, e consentirebbe anche agli stati di sfuggire, grazie ad accordi bilaterali con paesi terzi, all’applicazione delle Convenzioni internazionali.
Per di più, è previsto che il richiedente che presenti appello contro una decisione di inammissibilità della domanda di asilo, possa essere espulso prima che il giudice adito si sia pronunziato sulla legittimità della decisione. Con tutti gli effetti che ciò può produrre sulla possibilità di ottenere un’effettiva protezione giudiziale.
La scarsa attenzione al rispetto delle garanzie giurisdizionali e, più in generale, della rule of law, che traspare dai vari interventi menzionati, induce qualche non secondaria preoccupazione anche sul modo in cui potrà essere nel complesso gestito il programma del c.d. European Democracy Shield (v. da ultimo il Comunicato al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, e al Comitato per le Regioni, del 12 novembre 2025). Anche qui sarebbero necessarie analisi molto più approfondite e comunque occorrerà monitorare gli ulteriori sviluppi.
Non si può però non rilevare che l’eccessiva concentrazione sulle aggressioni e manipolazioni che possono provenire da regimi stranieri “autoritari”, a scapito di quelle che possono essere orchestrate da entità del tutto interne all’Unione, sembra espressione di una singolare concezione della democrazia, che finisce per discriminare tra cittadini esposti ad influenza di enti considerati a priori amici (o, almeno, innocui), e cittadini che si assumono essere potenziale oggetto dell’influenza di enti nemici. Il tutto con il rischio, tutt’altro che remoto, di arrivare a considerare i profondi malesseri che esistono nell’ Unione, come il frutto non di reali disagi, e di consapevoli dissensi, ma di cospirazioni orchestrate dall’esterno.
Nel complesso, sorge il dubbio che si stia affermando una visione in cui le contingenti politiche dell’attuale maggioranza (tra cui, soprattutto, le attuali scelte relative alla gestione delle relazioni internazionali), basate su discutibili ricostruzioni e interpretazioni, sono elevate al rango di valori fondanti che nessuno può mettere in discussione. Forse è questa distorsione che spiega sia il modo in cui vengono trattati problemi che richiederebbero molta maggiore attenzione al rispetto della rule of law, sia la tendenza a credere che le critiche possano derivare solo da manipolazioni e inganni, perpetrati soprattutto da stranieri, e non possano provenire, invece, da legittimo, ragionato e ragionevole, dissenso.
Foto di Markus Spiske su Unsplash









